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Appendice

1. La Politica Comune della Pesca



Regolamento CE n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della PCP.


Capitolo I

Campo di applicazione e obbiettivi

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l’acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:

a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;

b) il contenimento dell’impatto ambientale della pesca;

c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;

d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;

e) il controllo e l’esecuzione;

f) l’acquacoltura;

g) l’organizzazione comune dei mercati;

h) le relazioni internazionali.

Articolo 2

Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

A tal fine la Comunità applica l’approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sui sistemi eco-marini. L’obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere l’attività di pesca efficiente nell’ambito di un settore della pesca e dell’acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona “governance”:

a) chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;

b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi;

c) ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all’attuazione;

d) coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.



1.1 Selezione delle norme riguardanti la conservazione e la limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente

Regolamento CE n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della PCP.

Capitolo II

Conservazione e sostenibilità

Articolo 4

Tipi di misure

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alla risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di cui all’articolo 33, paragrafo 1, e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali di cui all’articolo 31. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock volte a limitare la mortalità per pesca e l’impatto ambientale delle attività di pesca mediante:

a) l’adozione di piani di ricostruzione di cui all’articolo 5;

b) l’adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 6;

c) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

d) la limitazione delle catture;

e) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;

f) il contenimento dello sforzo di pesca;

g) l’adozione di misure tecniche, tra cui:

i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone delle “nursery”;

iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;

iv)misure specifiche volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

h) l’introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;

i) l’attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Articolo 5

Piani di ricostruzione

1. Il Consiglio adotta in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.

2. Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Essi includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutata la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Gli obiettivi sono espressi in termini di:

a) entità della popolazione e/o;

b) rendimenti a lungo termine e/o;

c) tasso di mortalità per la pesca e/o;

d) stabilità delle catture.

I piani di ricostituzione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di ricostituzione precisano l’ordine di priorità di tali obiettivi.

3. I piani di ricostituzione sono elaborati sulla base dell’approccio precauzionale alla gestione delle attività da pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di ricostituzione hanno carattere pluriennale e indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4. I piani di ricostituzione possono includere qualsiasi misura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da c) a h), nonché le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

I piani di ricostruzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia necessario per realizzarne l’obiettivo. Le misure da includere nei piani di ricostituzione sono proporzionati alla finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

5. La Commissione riferisce in merito all’efficacia dei piani di ricostituzione nel raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6

Piani di gestione

1. Il Consiglio adotta piani di gestione in funzione delle necessità per mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza per le attività di pesca che sfruttano gli stock nel rispetto che trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di essi.

2. I piani di gestione includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutato il mantenimento degli stock entro limiti prescritti. E’ d’applicazione l’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d).

I piani di gestione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di gestione precisano l’ordine di priorità di tali obiettivi.

3. I piani di gestione sono elaborati sulla base dell’approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock a che l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di gestione hanno carattere pluriennale ed indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4. I piani di gestione possono includere qualsiasi misura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da d) a i), nonché norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alla finalità, agli obiettivi ed al calendario previsto, e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

5. La Commissione riferisce in merito all’efficacia dei piani di gestione nel raggiungimento degli obiettivi.

Capitolo III

Adeguamento della capacità di pesca

Articolo 11

Adeguamento della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per l’adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell’intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca di cui all’articolo 12 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale è definita al regolamento CE n. 3690/93 del Consiglio, ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

5. Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l’ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purchè l’ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento di cui al presente articolo e all’articolo 12 sono adatti di conseguenza.

Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l’equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell’articolo 13.

Le modalità e le condizioni specifiche per tali misure possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 12

Livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 13

Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità

1. Gli Stati membri gestiscono l’entrata e l’uscita di navi all’interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1° gennaio 2003:

a) l’entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;

b) l’entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1° gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici;

i) di una capacità almeno identica per l’entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT, ovvero

ii) di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l’entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2004 ciascuno Stato membro che scelga di approvare nuovi aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dopo il 31 dicembre 2002 consegue una riduzione della capacità globale della propria flotta pari al 3% per l’intero periodo rispetto ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 20

Ripartizione delle possibilità di pesca

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

2. Quando la comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa la commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le assegna a ciascuno di essi.

5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.



1.2 Selezione delle norme riguardanti le strutture e la gestione della flotta (FEP)


REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2006

relativo al Fondo europeo per la pesca


TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 4

Obiettivi

Gli interventi a titolo del FEP sono finalizzati a:

a) sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l’acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

c) promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;

d) favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;

e) rafforzare la tutela e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;

f) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;

g) promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca.

CAPO I

Piano strategico nazionale

Articolo 15

Piano strategico nazionale

1. Ciascuno Stato membro, previa opportuna consultazione con i partner, adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca e lo sottopone alla Commissione al più tardi quando presenta il programma operativo. Il piano strategico nazionale è oggetto di dialogo tra lo Stato membro e la Commissione.

2. Il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, una descrizione succinta di tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissa le priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini di attuazione, con particolare attenzione alla strategia per:

a) la gestione e l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria e, in particolare, l’adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca tenuto conto dell’evoluzione delle risorse della pesca, della promozione di metodi di pesca rispettosi dell’ambiente

e di uno sviluppo sostenibile delle attività di pesca;

b) lo sviluppo sostenibile del settore dell’acquacoltura;

c) lo sviluppo sostenibile della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

d) lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;

e) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, inclusi i criteri di individuazione delle zone prioritarie;

f) la competitività del settore della pesca, incluso il miglioramento delle strutture, dell’organizzazione e del contesto operativo del settore;

g) la preservazione delle risorse umane nel settore della pesca, in particolare attraverso l’aggiornamento delle competenze professionali, assicurando l’occupazione sostenibile e rafforzando la posizione e il ruolo delle donne;

h) la tutela e il miglioramento dell’ambiente acquatico connesso al settore della pesca.

3. Inoltre, il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, informazioni aggiuntive appropriate sulle priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini, con particolare attenzione alla strategia per:

a) soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo sulle attività di pesca e di raccolta di dati e informazioni sulla politica comune della pesca;

b) la fornitura di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie.

TITOLO IV

ASSI PRIORITARI

CAPO I

Asse prioritario 1: misure per l’adeguamento della flotta da

pesca comunitaria

Articolo 21

Ambito di applicazione

Il sostegno del FEP per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti seguenti:

a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

i) piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento CE n. 2371/2002;

ii) misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CE n. 2371/2002;

iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa;

iv) piani di gestione di cui all’articolo 6 del regolamento

CE n. 2371/2002;

v) misure di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento CE n. 2371/2002;

vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento CE n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

b) aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, punto vii);

c) investimenti a bordo dei pescherecci e selettività a norma dell’articolo 25;

d) aiuti pubblici per la piccola pesca costiera a norma

dell’articolo 26;

e) compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria a norma dell’articolo 27;

f) aiuti pubblici nell’ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Articolo 22

Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca

1. Ciascuno Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca nel piano strategico nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso assegna la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 21, lettera a), punto i).

2. I piani di adeguamento dello sforzo di pesca possono comprendere tutte le pertinenti misure previste nel presente capo.

3. Nei casi di cui all’articolo 21, lettera a), punti i), ii) e iv), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all’articolo 21, lettera a), punto iii), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca per i pescherecci e i pescatori coinvolti sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della notifica della Commissione.

4. Ogni anno gli Stati membri comunicano, nelle relazioni annuale e finale di attuazione di cui all’articolo 67, i risultati ottenuti nell’attuazione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca. I risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.

Articolo 23

Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca

1. Il FEP contribuisce al finanziamento dell’arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, purché tale arresto avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio può avvenire soltanto mediante:

a) la sua demolizione;

b) la sua destinazione, sotto bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nella Comunità, ad attività diverse dalla pesca;

c) la sua destinazione alla creazione di barriere artificiali. Gli Stati membri provvedono affinché tali operazioni siano precedute da una valutazione d’impatto ambientale e contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a).

Gli aiuti pubblici per l’arresto permanente delle attività di pesca versati ai proprietari di pescherecci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sulla licenza di pesca associata.

2. L’arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore.

3. Per facilitare l’attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri possono indire gare di appalto o pubblicare inviti a presentare proposte.

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia in base a criteri obiettivi quali:

a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il suo valore assicurato;

b) il fatturato realizzato dal peschereccio;

c) l’età del peschereccio e la sua stazza espressa in GT o potenza motrice espressa in kW.

Articolo 24

Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di

pesca

1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di:

i) 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21, lettera a), punto i);

ii) tre mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all’articolo 8 del regolamento CE n. 2371/2002, nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21,

iii) sei mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all’articolo 7 del regolamento CE n. 2371/2002, nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21, lettera a), punto ii);

iv) sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21, lettera a), punto iii);

v) otto mesi nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo

di pesca di cui all’articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

vi) tre mesi nell’ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all’articolo 21, lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori;

vii) sei mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.

2. Il contributo finanziario del FEP alle misure di cui ai punti da i) a vi) del paragrafo 1 per Stato membro per l’intero periodo dal 2007 al 2013 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 1 milione di EUR o il 6 % dell’aiuto finanziario comunitario assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

Tuttavia, tali soglie possono essere superate secondo la procedura di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

3. La sospensione stagionale ricorrente delle attività di pesca non è presa in considerazione per la concessione di indennità o pagamenti a norma del presente regolamento.

Articolo 26

Piccola pesca costiera

1. Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento CE n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro

della flotta peschereccia comunitaria.

2. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 25 a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.

3. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure

socioeconomiche di cui all’articolo 27 a favore della piccola pesca costiera.

4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

b) promuovere l’organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

d) incoraggiare l’utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

CAPO II

Asse prioritario 2: 111cquicoltura, pesca nelle acque interne,

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

e dell’acquacoltura

Articolo 28

Ambito dell’intervento nella produzione dell’acquacoltura

1. Il sostegno mirato alla produzione dell’acquacoltura può essere concesso alle seguenti misure:

a) misure per investimenti produttivi nell’acquacoltura;

b) misure idroambientali;

c) misure di sanità pubblica;

d) misure veterinarie.

2. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può costituire un contributo all’apprendimento permanente.

4. Per quanto riguarda le operazioni di cui agli articoli 29, 31 e 32 effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono a che esistano meccanismi adeguati per evitare effetti controproducenti, in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie o di incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse di pesca.

6. Per le operazioni di cui all’allegato II della direttiva

85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), gli aiuti sono concessi solo se sono state fornite le informazioni di cui all’allegato IV della stessa direttiva.

Articolo 29

Misure per gli investimenti produttivi nel settore

dell’acquacoltura

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all’ampliamento, all’armamento e all’ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro, l’igiene, la salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l’impatto negativo o accentuare gli

effetti positivi sull’ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più dei seguenti obiettivi:

a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

b) applicazione di tecniche di 111cquicoltura che riducono l’impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull’ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell’acquacoltura;

c) sostegno alle tradizionali attività dell’acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l’ambiente;

d) sostegno per l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

e) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura.

2. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:

a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese; e

b) alle imprese non contemplate dalla definizione di cui all’articolo 3, lettera f), che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR.

3. In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese.

4. Gli Stati membri assicurano che la priorità sia data alle microimprese e alle piccole imprese.

Articolo 34

Investimenti nei settori della trasformazione e della

commercializzazione

1. Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2. I trasferimenti di proprietà di un’azienda non sono ammissibili all’aiuto comunitario.

3. Il FEP può inoltre sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

4. Non sono ammissibili all’aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell’acquacoltura ‘64estinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d’investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

5. Qualora le operazioni siano effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti sino alla data in cui le norme divengono vincolanti per le imprese.

Articolo 35

Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della

commercializzazione

1. Il FEP può finanziare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di imprese, focalizzandosi in particolare sul conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le condizioni di lavoro;

b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;

c) produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di

mercato;

d) ridurre l’impatto negativo sull’ambiente;

e) migliorare l’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

f) produrre o commercializzare nuovi prodotti, applicare

nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;

g) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall’acquacoltura locali.

2. Nel complesso gli investimenti mirano a promuovere l’occupazione sostenibile nel settore della pesca.

3. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:

a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese; e

b) alle imprese non contemplate all’articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR. 4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti sono concessi a tutte le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la priorità sia attribuita alle microimprese e alle piccole imprese.

6. Per investimenti relativi al commercio al dettaglio non sono concessi finanziamenti comunitari.

Articolo 39

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

1. Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti.

Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli investimenti sono indirizzati in particolare:

a) a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e della loro messa all’asta;

b) alla fornitura di carburante, ghiaccio, acqua ed energia elettrica;

c) all’attrezzatura per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;

d) alla costruzione, all’ammodernamento e all’ampliamento delle banchine, migliorando la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;

e) alla gestione informatizzata delle attività di pesca;

f) al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

g) al deposito e al trattamento degli scarti;

h) alle misure per ridurre i rigetti in mare.

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Articolo 40

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai

consumatori

1. Il FEP può finanziare le misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2. Le operazioni non devono essere orientate verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

3. Le misure sono indirizzate in particolare:

a) alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

b) alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono interesse commerciale;

c) all’attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

d) alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

e) alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 510/2006;

f) alla certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

g) a campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e l’immagine del settore della pesca;

h) alla realizzazione di indagini di mercato.





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