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Capitolo I

GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE


1.1 La Politica Comune della Pesca (PCP)

La Politica Comune della Pesca, che ha visto la luce nel 1983 dopo anni di laboriosa gestazione, è lo strumento che l’Unione Europea adopera per gestire il settore della pesca e dell’acquacoltura, cioè un complesso di normative definito a livello comunitario e attuato in tutti gli Stati membri.

La PCP è stata creata per conservare le risorse ittiche, salvaguardare l’ambiente marino, assicurare la redditività economica delle flotte europee e fornire cibo di buona qualità ai consumatori.

Nel corso degli anni, però, questa politica si manifestò inadeguata per conseguire a pieno lo scopo per il quale era stata creata. Nel maggio del 2002, la Commissione ha formulato una prima serie di proposte per riformare la PCP e il 1° gennaio 2003 si concretizza la riforma della Politica Comune della Pesca.

Il campo di azione della PCP riguarda sostanzialmente quattro settori e cioè la conservazione e la limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente, le strutture e la gestione della flotta, i mercati e le relazioni con i Paesi terzi.

Nell’ambito del settore della conservazione e della limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente6 la PCP è diretta a proteggere le risorse ittiche, regolamentando le quantità di pesce catturato in mare e garantendo la riproduzione del novellame nonché il rispetto delle norme. La PCP fissa i quantitativi massimi di pesci che possono essere catturati annualmente per consentire il ripopolamento degli stock.

Sulla base degli studi scientifici relativi ai principali stock, il Consiglio dei Ministri decide quante tonnellate di pesce saranno complessivamente autorizzati a catturare i pescatori dell’Unione Europea nell’anno successivo. Queste quantità massime, denominate “totale ammissibile di catture” (TAC), vengono poi ripartite tra gli Stati membri. La parte che spetta a ciascuno Stato membro è chiamata “quota nazionale”.

Per limitare la cattura dei pesci giovani, affinché possano crescere e riprodursi, è stata adottata una serie di norme tecniche, tra cui la fissazione di dimensioni minime delle maglie delle reti, la creazione di apposite riserve per la protezione degli stock, il divieto di utilizzare certi attrezzi da pesca e l’obbligo di impiegare tecniche più selettive, che lascino in libertà il novellame e limitino la cattura di altre specie. Vengono stabilite taglie minime dei pesci, al di sotto delle quali gli sbarchi sono illegali. Catture e sbarchi devono essere registrati in appositi giornali di bordo.

La riforma della PCP del 2002 ha individuato nella limitazione dello sforzo di pesca insieme alle limitazioni delle catture (TAC) e alle misure tecniche i principali interventi cui ricorrere ai fini della gestione della pesca. La riforma, inoltre, ha favorito l’adozione di un approccio a lungo termine per la gestione della pesca, che comprende l’elaborazione di piani di ricostruzione pluriennali per gli stock depauperati e di piani di gestione pluriennali per gli altri stock.

Le catture accidentali e i rigetti incidono negativamente sull’ecosistema marino. Per affrontare questi problemi la Commissione ha adottato misure intese a promuovere la protezione delle specie vulnerabili. Sono state proposte misure volte a garantire la salvaguardia degli squali, fra cui il divieto di “finning”, che comporta il taglio delle pinne e il rigetto delle carcasse degli squali in acque comunitarie, e a ridurre le catture accidentali.

Nell’ambito del settore delle strutture e della gestione della flotta7 la PCP e diretta ad aiutare i settori della pesca e dell’acquacoltura ad adeguare le infrastrutture e le loro organizzazioni ai vincoli imposti dalla scarsità delle risorse e dal mercato, sono previste inoltre misure intese al raggiungimento dell’equilibrio dello sforzo della pesca e le risorse ittiche disponibili. Lo sforzo di pesca esprime, sinteticamente, l’impiego dei fattori produttivi, quantitativi e qualitativi, utilizzati nella cattura di specie marine. Sulla base delle indicazioni comunitarie (Reg. CE 2091/1998) lo sforzo è calcolato moltiplicando il tonnellaggio per i giorni medi di pesca (tsl*giorni medi di pesca).

La politica strutturale dell’Unione Europea, dunque, aiuta il settore alieutico ad adeguarsi alle necessità attuali. Vengono erogati finanziamenti a titolo del Fondo Europeo per la pesca (FEP) per progetti in tutti i rami della pesca e dell’acquacoltura, nonché per misure atte a promuovere nuovi sbocchi di mercato.

In particolare le principali misure cofinanziate a titolo FEP riguardano: l’adeguamento dello sforzo di pesca e fermo temporaneo delle attività di pesca; l’ammodernamento della flotta; la piccola pesca costiera; le misure socio-economiche; il sostegno all’acquacoltura, alla trasformazione alla commercializzazione e alle attrezzature portuali e le misure collettive adottate dal comparto pesca.

Il FEP coprirà il periodo 2007-2013 in sostituzione dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca che riguardava il periodo 2000-2006.

Per quanto riguarda la gestione della flotta, la riforma della PCP del 2002 ha introdotto un sistema atto a limitare la capacità di pesca della flotta comunitaria per raggiungere un migliore equilibrio con le risorse disponibili. Esso sostituisce il vecchio sistema dei Programmi di Orientamento Pluriennali (POP) che si è rilevato inefficace ai fini della gestione della sovraccapacità della flotta comunitaria. I livelli di riferimento sono basati sui livelli POP stabiliti al 31 dicembre 2002. Verranno introdotti automaticamente e in via definitiva ogniqualvolta la capacità sia ritirata grazie agli aiuti pubblici (se un peschereccio viene ritirato grazie agli aiuti pubblici i livelli di riferimento verranno ridotti di una capacità equivalente). Inoltre, ogni introduzione di nuovi pescherecci nella flotta sarà controbilanciata dal ritiro di una capacità almeno equivalente.

Per quanto riguarda i mercati8 l’intendo della PCP era quello di creare un mercato comune dei prodotti della pesca e di adeguare la produzione alla domanda, nell’interesse sia dei produttori che dei consumatori. A questi obiettivi originari si sono poi aggiunte la creazione del mercato unico europeo e la graduale apertura al commercio mondiale.

L’organizzazione comune del mercato comprende quattro elementi: le norme comuni di commercializzazione dei prodotti alieutici freschi per quanto riguarda la quantità, l’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti ittici sia comunitari che importati; le organizzazioni di produttori (OP), che sono associazioni di pescatori costituite su base volontaria per contribuire alla stabilità dei mercati; un sistema di sostegno dei prezzi che fissa i prezzi minimi per la vendita dei prodotti ittici e le regole per gli scambi con i paesi terzi.

Nell’ambito delle relazioni con i paesi terzi la PCP è diretta a concludere accordi di partenariato per la pesca e condurre negoziati a livello internazionale, tra le organizzazioni regionali e internazionali, al fine di stabilire misure comuni di conservazione per l’attività in alto mare.

Gli accordi di partenariato prevedono la corresponsione di una contropartita finanziaria per l’accesso alle risorse ittiche conferito ai pescherecci comunitari nelle acque che si trovano nella giurisdizione di un paese terzo costiero. Il contributo finanziario comunitario riguarda principalmente le spese inerenti alla gestione, alla valutazione scientifica degli stock di pesce, al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca, nonché le spese relative al monitoraggio e alla valutazione dell’accordo.

I regolamenti per il settore della pesca sono necessari per proteggere gli stock di pesce e garantire il futuro comparto. Il mancato rispetto delle misure di regolamentazione provocherebbe sfruttamento e danni agli stock commerciali e andrebbe a detrimento dell’intero settore.

Compete alle autorità degli stati membri garantire il rispetto delle disposizioni della PCP. L’Unione Europea dispone di un ispettorato composto da 30 ispettori, la cui funzione è quella di verificare che le autorità di controllo nazionali operino in modo imparziale.

Nel quadro della riforma della PCP del 2002 si è deciso di rafforzare il controllo mediante la creazione di un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca che migliorerà l’uniformità e l’efficienza delle misure di attuazione raggruppando gli strumenti comunitari e nazionali di controllo della pesca, monitorando le risorse e coordinando le attività di attuazione.

6 Ctr. Regolamento CE n.2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della Politica Comune della Pesca.


7 Ctr. Regolamento Ce n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca.

8 Ctr. Regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.



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